Le agevolazioni vecchio stampo, i cosiddetti interventi “a pioggia” di provenienza ministeriale, sembrano oramai definitivamente accantonati. La brutta e prevedibile fine che hanno fatto iniziative nate dal nulla e destinate a finire nel nulla ha di fatto scoraggiato il legislatore a elargire contributi a fondo perduto ad imprese con la sola garanzia di una piccola cauzione. Le comunque tante sane realtà imprenditoriali che hanno beneficiato di tali agevolazioni non hanno fatto altro che essere inghiottite nel calderone mediatico di iniziative nate con presupposti sbagliati e che spesso sono balzate all’onore delle cronache per truffe ed amministrazioni controllate.
Con i recenti interventi ministeriali si è teso a garantire maggiormente l’aspetto di copertura economico-finanziaria dell’intervento, subordinando l’ottenimento dell’agevolazione all’acquisizione di un’attestazione bancaria sulla sostenibilità del cofinanziamento o, ancor meglio, ad una positiva valutazione del merito creditizio dell’impresa come avviene per qualsiasi istituto di credito.
Proprio quest’ultimo criterio di valutazione risulta essere uno dei principali alla base dell’istruttoria per il bando, di recente pubblicazione, emanato dal Ministero per lo Sviluppo Economico rivolto alle imprese dei settori Industria e Servizi per l’acquisto di macchinari innovativi.
Le caratteristiche dell’agevolazione sono abbastanza innovative: copertura fino al 75% dell’importo dell’investimento ritenuto ammissibile, dei quali il 70% con finanziamento a tasso zero e il 30% con contributo a fondo perduto, con l’impresa che dovrà cofinanziare almeno il 25% dell’intervento.
In tal senso ciò cui è subordinata l’erogazione dell’agevolazione, oltre a una valutazione positiva dell’intervento e dell’utilità che può avere direttamente per il processo produttivo aziendale ed indirettamente per i fatturati, è il possesso di requisiti economico-finanziari (traibili dai dati dell’ultimo bilancio approvato) che possano dare sufficienti garanzie al Ministero che l’impresa possa portare a termine con successo l’investimento.
Questo metodo, e quindi questa barriera all’ingresso, favorisce sia il lavoro istruttorio di chi ha emanato il bando, che così può già beneficiare di una prima cernita alla presentazione delle domande, che la salute delle imprese stesse, che così avrebbero meno possibilità di impelagarsi in situazioni che di fatto sarebbero per loro più un rischio che un’opportunità.
In questo panorama il consulente dovrebbe con trasparenza verificare assieme all’impresa le effettive possibilità dell’impresa di partecipare al bando e di ottenere l’interessantissima agevolazione. Il superamento dell’impegnativa barriera all’entrata di fatto è un ottimo lasciapassare per il buon fine di tutta l’operazione.
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