Per promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale è stato istituito con un apposito decreto ministeriale (stanziamento di 223 mln €) un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità di utilità sociale.
Tre le tipologie di beneficiari:
- imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112/2017 (ex D.Lgs n. 155/2006) e ss.mm.ii. costituite in forma di società;
- cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e ss.mm.ii. e relativi consorzi, che con D.Lgs 112/2017 hanno acquisito di diritto la qualifica di imprese sociali;
- società cooperative aventi qualifica di ONLUS ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e ss.mm.ii.
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato per la realizzazione di programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo di imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, in qualunque settore e su tutto il territorio nazionale.
Per i programmi che prevedono investimenti non superiori a 3 milioni di euro e che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, al finanziamento agevolato può essere aggiunto un contributo non rimborsabile, nel limite massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.
I programmi di investimento devono presentare spese ammissibili, al netto IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 10.000.000,00 di euro. Il finanziamento, concesso a titolo di “de minimis” al tasso agevolato di 0,5%, ha una durata non superiore a 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni. Al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato dalla banca finanziatrice individuata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche che hanno aderito alla Convenzione Ministero-ABI- CDP del 28 luglio 2017 .
Il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario saranno regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento gestito dalla banca finanziatrice, per una copertura delle spese ammissibili pari all’80%, di cui la quota di finanziamento bancario sarà pari al 30% e la quota di finanziamento agevolato sarà pari al 70%.
Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle banche aderenti alla Convenzione MISE – ABI – CDP del 28 luglio 2017, di cui sopra.
Le domande di agevolazione sono già presentabili a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017. Per ulteriori informazioni in merito potete contattarci al nostro indirizzo info@infofinanzagevolata.it oppure accedendo direttamente alla pagina “Richiedi consulenza”.
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