
La Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831) che modifica le regole generali per gli aiuti di importo limitato (regolamento “de minimis”) e per gli aiuti di importo limitato ai servizi di interesse economico generale, come i trasporti pubblici e l’assistenza sanitaria.
Secondo le nuove norme, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, l’importo massimale che può ricevere un’azienda secondo il regime “de minimis” passa da 200.000,00 euro a 300.000,00 euro in 3 anni.
I regolamenti rivisti, che esentano gli aiuti di piccola entità dal controllo degli aiuti di Stato dell’UE in quanto ritenuti privi di impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato unico, entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 e si applicheranno fino al 31 dicembre 2030.
Anche con i nuovi regolamenti, che ingloberanno a differenza del passato anche le imprese di autotrasporti per conto terzi, restano invariate le principali caratteristiche:
- – il de minimis è applicabile sia alle pmi che alle grandi imprese;
- – il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile;
- – gli aiuti de minimis risultano concessi alla data del decreto di concessione indipendentemente dalla effettiva data di erogazione dei contributi;
- – occorre procedere al calcolo dei vari plafond de minimis non solo della singola azienda ma del gruppo aziendale nella quale essa è inserita come impresa unica.
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