Se il Decreto “Cura Italia” del 17/03/2020 era servito da tappabuchi, evitando un’eventuale emorragia di rate impagate conseguenti alla crisi economica per l’emergenza epidemiologica attraverso moratorie e rinegoziazioni di finanziamenti in essere, il Decreto “Liquidità” del 08/04/2020 mira invece a mettere le banche nelle condizioni di erogare credito e di farlo possibilmente a condizioni vantaggiose.
Sono stanziati 400 mld €, equamente suddivisi tra SACE e Fondo Centrale di Garanzia, che dovranno occuparsi di fornire agli istituti bancari le garanzie per le ingenti quantità di finanziamenti che verranno richiesti dalle imprese. SACE nello specifico si occuperà, con tanto di commissioni per le imprese, di fornire garanzia a coloro i quali abbiano esaurito la capacità di utilizzo della garanzia che può loro essere rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Per la stragrande maggioranza dei casi quindi sono i 200 mld € stanziati per quest’ultimo l’oggetto delle richieste di finanziamento, e di esse quindi ci occuperemo in questo articolo.
Oltre alle forme ordinarie e già conosciute di garanzia del Fondo ne sono state introdotte di nuove, in vigore almeno fino al 31/12/2020:
Limite ricavi del beneficiario | Durata Finanziamento | Periodo preammortamento | Importo massimo finanziamento | Importo garanzia diretta | Valutazione da parte del Fondo | ||
Nessun limite | Fino a 72 mesi | da 18 a 24 mesi | 25% dei ricavi fino a un Max € 25.000 | 100% | Nessuna valutazione | ||
€ 3.200.000 | Fino a 120 mesi | 25% dei ricavi fino a un Max € 800.000 | 100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo | Nessuna valutazione | |||
Nessun limite | Fino a 72 mesi | Uno tra i seguenti importi: – doppio spesa salariale 2019 – 25% ultimo fatturato – fabbisogno per capitale di esercizio e investimento a 18 mesi | 90% | Nessuna valutazione |
Premettendo che ad oggi gli istituti di credito sono principalmente impegnati con le misure del Decreto “Cura Italia” (in particolare moratorie e rinegoziazioni di finanziamenti in essere), è proprio di ieri l’approvazione da parte della Commissione Europea per l’adozione di queste nuove regole di aiuti di stato. Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure. Si prevede in tal senso un’operatività delle misure non prima dei prossimi 10 giorni.
Ad ogni modo, pur mancando ancora qualche pezzo del puzzle, può stilarsi una breve guida per le imprese alla luce delle singole esigenze:
- per coloro i quali hanno un fatturato sotto i 100.000€, di rivolgersi presso l’istituto di credito dove l’impresa ha un rapporto aperto, e richiedere un finanziamento con garanzia statale al 100% nella misura dei danni economici stimati a causa del COVID-19 (da dimostrare in concreto tramite apposita autocertificazione), non richiedendo comunque un importo superiore al 25% dei fatturati ottenuti in base all’ultimo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi trasmessa (per le imprese costituite a partire dal 01/01/2019 è sufficiente un provvisorio firmato al 31/12/2019 o comunque la Dichiarazione IVA 2020). Potranno richiedere tali finanziamenti solo le imprese con crediti non deteriorati, quindi imprese che non hanno in corso sofferenze e/o esposizioni scadute e/o sconfinate. Le banche effettueranno una rapida istruttoria nel merito creditizio, rivolta principalmente ad accertarsi di tali eventuali problematiche, ed erogheranno il finanziamento ancor prima dell’acquisizione della garanzia statale (quest’ultima, di fatto, avverrà di default). Il tasso annuo nominale da applicare, come può evincersi dalla Circolare A.B.I. del 09/04/2020, non dovrebbe comunque eccedere il 3%;
- per tutti gli altri, rivolgersi sempre e comunque presso l’istituto di credito dove l’impresa ha un rapporto aperto, e richiedere un finanziamento con garanzia statale al 90% per un importo determinato alternativamente da una delle seguenti 3 variabili: doppio della spesa salariale 2019 (dimostrabile dai DM10 di ogni mese del 2019); 25% ultimo fatturato (calcolato come sopra); fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18mesi (dimostrabile con preventivi di spesa). Oltre alla condizione di non deterioramento dei propri crediti bancari, si presume che gli istituti di credito possano in questi casi pretendere quantomeno dei bilanci non in perdita negli ultimi due esercizi. Proprio a tal fine l’istruttoria bancaria sul merito creditizio dovrebbe essere meno rapida, mentre i tassi di interesse dovrebbero attestarsi su quelli usualmente praticati per tutte le pratiche con garanzia del Fondo (una forbice di TAN dal 3,50 al 5,50%). Nel caso in cui le banche chiedano garanzie integrative che il richiedente non possiede, da parte di quest’ultimo c’è la possibilità di chiedere l’intervento di un Confidi, che a sua volta potrà coprire il 10% di garanzia della pratica non coperto dal Fondo.
Dott. Giuseppe La Rosa
(Info Finanza Agevolata – Sic Consulting)
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